detraibilità spese acquisto abitazione principale - circ. AgEntrate

venerdì 30 luglio 2010

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Spese di intermediazione immobiliare detraibili anche se sostenute prima della stipula del contratto preliminare e del rogito notarile e detrazione degli interessi passivi, relativi al mutuo per l`acquisto dell`abitazione da ristrutturare, ammessa solo dal momento in cui la stessa sia effettivamente adibita a dimora principale del contribuente.

Questi alcuni dei principali chiarimenti presenti all`interno della Circolare n.39/E del 1° luglio 2010, con la quale l`Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie precisazioni relativamente a deduzioni e detrazioni IRPEF.

In particolare, i principali chiarimenti riguardano, tra l`altro:

-detrazione delle spese di intermediazione immobiliare

Un contribuente ha chiesto di sapere se le spese di intermediazione immobiliare, sostenute antecedentemente alla stipula del preliminare e del rogito per l`acquisto di un`abitazione principale, possano essere detratte ai sensi dell`art. 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR.

In merito, l`Agenzia ricorda che, gia` con la Circolare 4 aprile 2008, n.34/E, aveva specificato che, poiche` l`agevolazione e` subordinata esclusivamente alla condizione che l`immobile sia adibito ad abitazione principale, il contribuente puo` usufruire della detrazione sulle spese gia` sostenute per intermediazione immobiliare, a condizione che venga stipulato e registrato, anche successivamente, il contratto preliminare o il rogito notarile.

Diversamente, qualora il contratto di vendita non si concluda, l`Amministrazione finanziaria chiarisce che la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare non spetta;

 

-detrazione degli interessi pagati per l`acquisto dell`abitazione principale

Sul punto, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla detrazione degli interessi passivi per l`acquisto dell`abitazione principale (art.15, comma 1, lett. b, del TUIR - D.P.R. 917/1986), in presenza di un contribuente che, dopo aver stipulato al 50% con il coniuge il mutuo per l`acquisto in comproprieta` dell`abitazione, proceda a donare a questi la sua quota di proprieta`, per riacquistare, nello stesso anno, una nuova abitazione con possesso esclusivo al 100%.

Al riguardo, l`Agenzia chiarisce che, nel medesimo anno in cui si verifica sia la donazione della quota dell`abitazione, sia il riacquisto della nuova unita` abitativa:

-il coniuge donante puo`:

- continuare a detrarre, per il periodo di tempo in cui era, oltre che mutuatario, anche comproprietario dell`immobile donato, gli interessi passivi del mutuo contratto per l`acquisto dell`immobile, solo in relazione alla parte di debito assunta a suo carico (50%)

- fruire della detrazione degli interessi passivi anche relativamente al secondo mutuo stipulato per l`acquisto al 100% della nuova abitazione, ricorrendone i presupposti di legge.

In ogni caso, per il medesimo anno, non potra` essere complessivamente superato il limite massimo di interessi passivi detraibili, pari a 4.000 euro (di cui al citato art.15, comma 1, lett.b, del TUIR),

-il coniuge donatario puo` detrarre gli interessi passivi solo in relazione alla parte di debito assunta con il contratto di mutuo e, comunque, per un importo massimo di spesa pari a 2.000 euro (50% del citato limite dei 4.000 euro);

 

-detrazione degli interessi passivi per l`acquisto dell`abitazione da ristrutturare

In caso di acquisto di un immobile, da adibire ad abitazione principale successivamente all`esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione sugli interessi passivi, pagati a fronte del mutuo contratto per l`acquisizione della casa, ``spetta a decorrere dalla data in cui l`unita` immobiliare e` adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall`acquisto``.

In merito, l`Agenzia specifica che, per usufruire della detrazione:

o la ristrutturazione deve essere comprovata da concessione edilizia o atto equivalente;

o l`utilizzo come abitazione principale deve avvenire entro due anni dall`acquisto
 



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